Art. 3.
(Modifiche all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. All'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.
      Per le stesse attività di cui al quinto comma del presente articolo, l'onere di affissione previsto dall'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza

 

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e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
      Il titolare della licenza è comunque tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicando il rispettivo ambito territoriale, e a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono altresì tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano».